Statuto

STATUTO A.S.D. SAN CRISOSTOMO

Art.1 – Denominazione e Sede

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’Art.90 della Legge 289/2002, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata  “ San Crisostomo” (d’ora in poi: “Associazione”).

L’Associazione ha sede in Milano, Via L. Cambini,12 – 20132 – ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se essa rimane nel territorio del Comune di Milano.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.2  I colori sociali sono BLU NAVY – GIALLO – BIANCO

Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale 

2.1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L’ordinamento interno dell’Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali. L’Associazione, ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. 36/2021 garantisce l’esercizio dell’attività sportiva liberamente a chiunque senza alcuna discriminazione quale strumento di miglioramento della vita sociale e di coesione territoriale.

2.2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto. È vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.3 L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.

Nello specifico, l’Associazione ha come scopo:

• l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

• la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1 ,lett. a) D.lgs. 36/2021], connesse alla disciplina del calcio, e più in generale, delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche come disposto dal Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili in materia;

2.4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività  istituzionali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali essa potrà, tra l’altro, nei limiti fissati dall’Art.9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione:

–  svolgere attività di tipo commerciale nei limiti imposti dalla legge in vigore, quali attività di merchandising volte alla promozione sul territorio delle proprie attività sportive come la vendita di prodotti sportivi personalizzati e gadgets;

–  organizzare attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

–  organizzare, sostenere e svolgere attività finalizzata alla promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, promuovere l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

–  svolgere attività di potenziamento individuale dei propri atleti al fine di garantire la miglior prestazione sportiva di livello agonistico;

–  svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;

–  trasmettere gli eventi sportivi attraverso tutti i canali disponibili ivi compresi i social, canali televisivi e media al fine di promuovere le proprie attività;

–  essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e potrà concedere a terzi l’utilizzo di dette strutture per favorire la pratica dell’attività sportiva individuale o collettiva;

– svolgere attività di doposcuola per favorire il giusto connubio tra sport e sano stile di vita, favorendo attraverso la pratica sportiva il corretto rendimento scolastico dell’utenza più giovane al fine di formare atleti completi ed integrati culturalmente utilizzando lo sport come mezzo sociale di miglioramento anche personale.

2.5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di legge in vigore;

2.6 L’Associazione potrà avvalersi dell’attività di volontariato, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche professionale ai fini del perseguimento delle finalità associative previste dal presente Statuto;

2.7 Sono volontari coloro che prestano per l’Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dal Decreto n. 36/2021 e seguenti D. Lgs.  emanati in materia;

2.8 L’Associazione, in ottemperanza al D.lgs. 36/2021 e seguenti Decreti correttivi, integrativi e modificati in materia di Riforma dello Sport, ha l’obbligo di garantire ad ogni volontario una congrua copertura assicurativa per Responsabilità Civile contro Terzi. La polizza assicurativa contratta potrà anche essere di tipo semplificato numerico ai sensi dell’Art 18. Comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Per le prestazioni sportive di volontariato l’Associazione si dovrà conformare a quanto disposto dall’Art. 29 del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche  e le stesse saranno incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;

2.9 L’Associazione accetta di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali e Nazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la stessa è affiliata. Qualora l’Associazione esercitasse anche attività sportiva per atleti paralimpici, l’Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive stabilite dal Comitato Italiano Paralimpico;

2.10 L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate nel merito di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.lgs. 39/2021.

Art 3. – Incompatibilità delle cariche

E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP ai sensi dell’ Art. 11 D.lgs. 36 del 2021.

Art. 4. – Associati 

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all’Associazione anche i Soci che non intendono partecipare personalmente all’attività sportiva.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Tutti i Soci devono, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La Società è costituita da un minimo di sette Soci. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:

a) ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare alle attività e manifestazioni sociali;

L’ammissione tra i Soci avviene tramite domanda scritta. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne, da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenne e controfirmata da almeno un Socio che sia associato da almeno un anno.

L’ammissione tra i Soci è deliberata  dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può proporre il titolo onorifico di “Socio Onorario” a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci delibera per approvazione dell’eventuale qualifica di Socio Onorario, con tutti i relativi poteri spettanti a tale qualifica. L’Assemblea può eventualmente deliberare la gratuità della quota associativa per tale tipologia di Soci.

Art.5 – Obblighi Assicurativi

L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, per la responsabilità civile verso i terzi.

L’Associazione è tenuta ad assicurare ogni sportivo, ai sensi della legge vigente in materia di assicurazioni obbligatorie degli sportivi.

Art.6 – Decadenza dei Soci

 I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

–  Dimissione volontaria dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato

–  Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

–  Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Associato radiato non può essere più ammesso.

Art.7 – Intrasferibilità delle quote sociali 

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

La perdita per qualsiasi causa, della qualifica di Socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art.8 – Organi sociali

Tutte le cariche sociali sono di estrazione elettiva. 

 Sono organi dell’Associazione:

       a) l’Assemblea degli Associati;

       b) il Presidente;

       c) il Consiglio Direttivo;

 La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art.9 – L’assemblea dei Soci

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all’assemblea.

L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della convocazione. 

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, entro il mese di  aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio precedente, per l’approvazione del  rendiconto economico finanziario  consuntivo e preventivo e della relazione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da 1/3 dei Soci.

La relativa convocazione deve effettuarsi  almeno dieci giorni prima dell’adunanza mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggere nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a.               che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b.               che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c.               che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d.           che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

All’Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci che ne hanno diritto. 

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Soci.

Non possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che non siano in regola con il pagamento delle  quote sociali. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci  presenti. 

Le delibere dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti  espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Per deliberare le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei  Soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea approva annualmente il rendiconto economico finanziario  consuntivo e preventivo, elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il numero. Per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dal presente  Statuto.

Il Presidente dell’Assemblea è il presidente della Società Sportiva, che verrà assistito  dal Segretario.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente  è il legale rappresentante dell’Associazione e:

ü  cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,

ü  convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,

ü  in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,

ü  accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l’Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere e/o ad altro Consigliere,

ü ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, stesso e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare temporaneamente ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione e resta in carica tre anni. E’ costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall’Assemblea convocata per la loro elezione. Non può essere inferiore a tre membri scelti fra gli associati maggiorenni. 

–  Il Consiglio Direttivo, viene eletto dall’assemblea dei Soci,

–  attua le deliberazioni dell’Assemblea,

–  definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, accoglie le domande di adesione presentate dai nuovi Soci,

–  nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,

–  fissa la data dell’Assemblea annuale e predispone l’ordine del giorno,

–  redige il rendiconto e predispone il bilancio preventivo,

–  il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti in seduta straordinaria.

–  Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il socio delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Le delibere del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. 

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai Consiglieri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. 

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea dei Soci, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Tesoriere

12.1 La funzione e la carica di nomina di Tesoriere è disposta dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l’entrata in vigore del presente Statuto;

12.2 In alternativa, ove non disposta la funzione specifica dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo potrà dare delega di funzioni specifiche ad un membro del Consiglio Direttivo;

12.3 Il tesoriere, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento;

12.4 Il tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;

12.5 In caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Vice Presidente ove nominato;

12.6  Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo eletto alla prima riunione di mandato dello stesso e dura in carica fino alla scadenza dello stesso come prevista dal presente Statuto. Ad ogni rinnovo triennale delle cariche elettive, dovrà essere rinnovata anche la nomina del tesoriere;

12.7 Il tesoriere ha l’obbligo di svolgere le sue funzioni secondo i principi di lealtà, correttezza e trasparenza

Art.13 – Vicepresidente

La carica di Vicepresidente è disposta dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l’entrata in vigore del presente Statuto

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo su proposta dal Presidente a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

L’elezione del Vicepresidente dovrà tenersi alla prima riunione di Consiglio Direttivo di inizio mandato e durerà in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.

Art.14 – Direttore Generale

La carica di Direttore Generale è disposta dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, ove ritenuta necessaria, nella prima assemblea utile dopo l’entrata in vigore del presente Statuto

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente alla prima riunione di Consiglio Direttivo di inizio mandato e durerà in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo.

La carica di Direttore Generale è distinta dagli organi amministrativi elettivi e può assumere anche la rappresentanza della società in forza di disposizione statutaria o di disposizione dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’Art.2396 del C.C.

Il Direttore Generale potrà svolgere il suo incarico in forma volontaristica o, se la sua prestazione verrà resa a titolo oneroso, essa dovrà seguire l’inquadramento previsto dalle norme ordinarie in materia giuslavoristica. Il Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2021 non può essere considerato in nessun modo lavoratore sportivo non ricorrendone i requisiti.

Art.15 – L’anno associativo

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art.16 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative versate all’atto della costituzione o della successiva adesione, dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede, da eventuali entrate di carattere commerciale e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi (pubblici e privati).

L’ associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo delle entrate costituite da:

a) Quote associative annue dei Soci;

b) Contributi ordinari o straordinari dei soci;

c) quote di iscrizione alle attività proposte agli iscritti e/o partecipanti;

d) Eventuali contributi del CONI e/o di altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere (erogazioni liberali);

e) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali  sottoscrizioni.

f) raccolte occasionali di fondi,

g) di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.17 – Norme speciali 

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsto nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. 

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto. 

Art.18 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo dilettantistico e, in particolare, a quello delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021, in subordine ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel  Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché alla Legge 289/2002 Art.90 ed alle Norme Interne degli enti ai quali l’Associazione è affiliata.

Art.19 –  Lo scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.