Statuto

STATUTO

A.S.D. SAN CRISOSTOMO

Art.1 Denominazione e SedeE’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata  “A.S.D. San Crisostomo” (d’ora in poi: “Associazione”).L’Associazione ha sede in Milano, via L. Cambini,10 – 20132 – ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Milano.

I colori sociali sono BLU NAVY – GIALLO – BIANCO

Art.2 – ScopoL’Associazione è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.Sono suoi scopi ordinari:

a) la proposta costante dello sport ai giovani;

b) l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica aperta a tutti.

L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia S.G.Crisostomo e aderirà al CONI  tramite affiliazione al CSI.

L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche dilettantistiche da questi organizzate come la FIGC, UISP, FIP e altre.

L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa in vigore.

Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni Socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alle leggi 398/1991 e 289/2002.

Art.3 – AttivitàL’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.L’Attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative di formazione, educazione e catechesi, rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Potrà a titolo meramente esemplificativo:

– organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, dalla FIGC e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

– organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione  sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali.

– organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli Soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

L’Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art.4 –  SociPossono essere Soci dell’Associazione uomini e donne maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all’attività associativa.La partecipazione dei Soci all’Associazione non potrà essere temporanea.

Possono aderire all’associazione anche i Soci che non intendono partecipare personalmente all’attività sportiva.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

La Società è costituita da un minimo di sette Soci. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:

a) ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare alle attività e manifestazioni sociali;

L’ammissione tra i Soci avviene tramite domanda scritta.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne, da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenne e controfirmata da almeno un Socio che sia associato da almeno un anno.

L’ammissione tra i Soci è deliberata dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può proporre il titolo onorifico di “Socio Onorario” a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci delibera l’eventuale qualifica di Socio Onorario, con tutti i relativi poteri spettanti a tale qualifica. L’assemblea può eventualmente deliberare la gratuità della quota associativa per tale tipologia di Soci.

Art. 5 – Decadenza dei Soci

  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

· Dimissione volontaria dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato

· Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

· Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

  1. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione riamane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  2. L’Associato radiato non può essere più ammesso. 
Art.5 – Irripetibilità dei versamentiNon è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.La perdita per qualsiasi causa, della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art.6 – Organi socialiGli organi dell’Associazione sono:-          l’Assemblea dei Soci,

–          il Presidente,

–          il Consiglio Direttivo.

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art.7 – L’assemblea dei Soci1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo della Società. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della convocazione.2. L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, entro il 31 Marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio precedente, per l’approvazione del  bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo e della relazione del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da 1/3 dei Soci.

4. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo mail) e comunque anche con affissione dell’avviso presso la Sede.

La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro  il termine di cinque giorni di cui sopra.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e seconda Convocazione (almeno un’ora dopo), nonché l’ordine del giorno dei lavori.

5. All’Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci che ne hanno diritto.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio. Non possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che non siano in regola con le quote sociali.

6. L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci  presenti.

Le delibere dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti  espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Per deliberare le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei  Soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L’Assemblea approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente ed i membri del consiglio Direttivo e ne determina il numero. Per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo  Statuto Federale.

9. Presidente dell’Assemblea è il presidente della Società Sportiva, che verrà assistito  dal Segretario.

Art.8 – Il PresidenteIl Presidente  è il legale rappresentante dell’Associazione e:

  • cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
  • in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,
  • accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l’Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere e/o ad altro Consigliere,
  • ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare temporaneamente ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età.

Art. 9 – Consiglio DirettivoIl Consiglio direttivo amministra l’Associazione e resta in carica tre anni.I consiglieri possono essere rieletti. Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall’Assemblea convocata per la loro elezione. Non può essere inferiore a tre membri.

–      Il Consiglio Direttivo, viene eletto dall’assemblea dei Soci,

–      attua le deliberazioni dell’Assemblea,

–      definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della Parrocchia di S.G.Crisostomo (o il Vicario Parrocchiale o qualcuno a ciò delegato) curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,

–       accoglie le domande di adesione presentate dai nuovi Soci,

–       nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,

–       fissa la data dell’Assemblea annuale e predispone l’ordine del giorno,

–       redige il rendiconto e predispone il bilancio preventivo,

–       il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno tre volte l’anno, oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti in seduta straordinaria.

–       Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

–       Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

–       Le delibere del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

–       Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai Consiglieri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

–       I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

–       Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

–       Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il TesoriereIl Tesoriere ha la responsabilità finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, il Tesoriere cura i rapporti con le banche e compie atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere è tenuto a render conto del suo operato al Presidente e/o al Consiglio Direttivo e deve consegnare il rendiconto della propria amministrazione almeno a fine esercizio.

La durata dell’incarico di Tesoriere ha la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Tesoriere possono anche essere affidate al Segretario.

Art. 11 – L’anno associativoL’esercizio associativo ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre  di ogni anno.Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che unitamente al preventivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai Soci.

Art. 12 – Patrimonio e risorse economicheIl patrimonio sociale è formato dalle quote associative versate all’atto della costituzione o della successiva adesione, dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede, da eventuali entrate di carattere commerciale e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi (pubblici e privati).L’ associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo delle entrate costituite da:

a) Quote associative annue dei Soci;

b) Contributi ordinari o straordinari dei soci;

c) quote di iscrizione alle attività proposte agli iscritti e/o partecipanti;

d) Eventuali contributi del CONI e/o di altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere (erogazioni liberali);

e) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali  sottoscrizioni.

f) raccolte occasionali di fondi,

g) di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 13 – Norme specialiL’associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata.
Art. 14 – Rinvio normativoPer quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo dilettantistico e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata.
Art. 15 –  Lo scioglimentoLo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE

Maurizio Scarioni                                                                   Roberto Chianca

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 03 Febbraio 2014