Il Ministero della Salute, in data 16 giugno 2015, ha pubblicato la nota esplicativa delle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica“, emanate con Decreto dell’8 agosto 2014.
La nota risponde alle richieste di chiarimenti sulla sussistenza o meno dell’obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre specifica che per “coloro” si intendono le “persone fisiche tesserate” e che le “definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia”.
La nota, ribadisce che non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita attività ludico-motoria.
Per svolgere attività sportive agonistiche è invece obbligatoria una valutazione medica eseguita esclusivamente dagli Specialisti di Medicina dello Sport e ciò, sia per indirizzare gli atleti allo sport più idoneo, sia per rilevare eventuali controindicazioni.
L’obbligo del certificato a validità annuale, riguarda i praticanti delle attività sportive qualificate come agonistiche da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e dal CONI. Ogni Federazione ha un proprio regolamento in merito ai limiti di età della visita sportiva. La visita medica per il rilascio del certificato deve avvenire prima del tesseramento ed essere richiesta dalla Società Sportiva d’appartenenza (o da quella che deve tesserare per la prima volta l’atleta), su apposito modulo.